
Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - AVVISO -.
AVVISO
Con l’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto stesso.
Tutto ciò ha trovato conferma nella risoluzione 05.06.2008 n. 12/DF il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che appunto riconosceva l’esenzione a tutte le unità immobiliari che il comune, con il sopra menzionato regolamento, aveva assimilato alle abitazioni principali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009 ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto previsto nella citata risoluzione n. 12/DF, in particolare, le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a)l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
La circolare 1/DF inoltre stabilisce che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pertanto le uniche due ipotesi di assimilazione all’abitazione principale sono quelle indicate alle lettere a) e b) sopra riportate. I contribuenti che si trovano in una di queste due situazioni, per usufruire dell’esenzione ICI, dovranno presentare all’Ufficio Tributi gli appositi modelli di dichiarazione pubblicati sul sito istituzionale internet all’indirizzo:
comune.cascia.pg.it
Cascia li, 06.03.2009
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Patrizia Lattanzi


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