S.U.A.P.
scarica l'allegatoprocediemnto autocertificato (modello)
Procedimenti 1. I procedimenti sono espletati dal SUAP seguendo il disposto degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del Capo II, artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998) o del procedimento mediante autocertificazione (ai sensi del Capo III, artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998). 3. L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/1998
scarica l'allegatoProcedimento semplificato (modello)
Procedimenti 1. I procedimenti sono espletati dal SUAP seguendo il disposto degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del Capo II, artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998) o del procedimento mediante autocertificazione (ai sensi del Capo III, artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998). 3. L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/1998
scarica l'allegatoSportello Unico Attività Produttive (regolamento)
Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere: a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio; b) Informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere; c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità territoriali, esistenti per lo sviluppo economico del territorio. 2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi (ivi incluse a titolo esemplificativo, le attività industriali e commerciali, le attività agricole ed artigianali, le attività turistiche ed alberghiere) concernenti: a) la localizzazione; b) la realizzazione; c) la ristrutturazione; d) l’ampliamento; e) la cessazione; f) la riattivazione; g) la riconversione; h) l’esecuzione di opere interne; i) la rilocalizzazione. 3. Per localizzazione si intende l’individuazione di nuove aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi; per realizzazione, la costruzione di nuovi impianti produttivi; per ristrutturazione, l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo; per riconversione, il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti produttivi.